La Legge Gelli-Bianco richiede consulenti e periti con competenze specifiche, ma il Decreto Cartabia ha creato un Albo Nazionale che non le prevede. L’Ordine dei Medici di Milano: «Rischio concreto di perizie affidate a chi non ha esperienza nella disciplina in questione»
Due norme in vigore che si contraddicono. Da un lato la Legge 24/2017 (Gelli-Bianco) sulla responsabilità sanitaria, che all’articolo 15 impone la nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da specialisti con “specifica e pratica conoscenza” della materia del contenzioso. Dall’altro il Decreto 109/2023, attuativo della Riforma Cartabia, che ha istituito un Albo Nazionale Telematico dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nel quale quella specificità non è contemplata. Il risultato è un cortocircuito normativo con conseguenze concrete sulla qualità della giustizia in ambito sanitario.
Il conflitto: cosa prevede la Gelli, cosa ha fatto la Cartabia
La Legge Gelli-Bianco era stata chiara: non basta la specializzazione generica per far parte del collegio peritale in una causa di malpractice. Un cardiologo che si occupa di scompenso cardiaco non è necessariamente competente per valutare un caso di aritmia. Un ortopedico esperto di protesi d’anca non è il profilo giusto per giudicare un intervento di chirurgia della mano. Per questo la legge richiedeva che negli albi dei consulenti fossero indicate e documentate le competenze specifiche, non solo il titolo di specializzazione.
Il Decreto 109/2023 ha però istituito un sistema informatico nazionale che ignora questa prescrizione. Nel nuovo Albo Telematico non esiste la possibilità di segnalare le sottocategorie di competenza. Peggio: sono state introdotte equipollenze discutibili, come la classificazione dei medici di medicina generale tra i “medici internisti”: figure con formazione, contesto operativo e competenze profondamente diverse.
Le conseguenze: medici giudicati da non esperti
Il problema non è meramente teorico. Numerosi professionisti sanitari hanno segnalato come, nelle cause di responsabilità professionale che li riguardano, il collegio peritale nominato dal giudice includa consulenti privi di competenza specifica nella disciplina in questione. Come ha affermato Giuseppe Deleo, Consigliere OMCeO Milano e medico legale:
«Il lavoro del collegio peritale si articola attorno ai quesiti posti dal Giudice: in questo contesto, il medico legale funge da ‘regista’, coordinando lo specialista di branca affinché fornisca risposte basate sulle evidenze scientifiche (EBM) più aggiornate, per poi arrivare a una conclusione condivisa. Tuttavia, l’efficacia di questo meccanismo dipende strettamente dalla competenza specifica dello specialista coinvolto. Si rischiano perizie tecnicamente fragili quando, ad esempio, un chirurgo della mano viene valutato da un ortopedico esperto in colonna vertebrale, o un medico di medicina generale viene analizzato da un internista ospedaliero privo di esperienza diretta sul territorio: in questi casi, ci troviamo di fronte a una vera e propria distorsione del sistema.»
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano aveva sollevato il problema già nel gennaio 2024, con una lettera formale indirizzata al Ministero della Salute, al Ministero della Giustizia e alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, in cui si segnalava la “preoccupante problematica” e si chiedeva un intervento tempestivo:
«Non abbiamo mai ricevuto risposta – afferma Roberto Carlo Rossi, Presidente OMCeO Milano – nemmeno un cenno. È il silenzio di chi considera gli Ordini professionali un fastidio da ignorare, non un interlocutore da ascoltare. Eppure per la Legge Gelli-Bianco erano state organizzate molte riunioni coinvolgendo CSM, Consiglio Nazionale Forense, Federazione e Ordini territoriali. Per il Decreto 109/2023, che impatta pesantemente sulla professione medica, nessuno ci ha consultato.»
Il lavoro vanificato: anni di revisione degli albi
A rendere più amara la vicenda c’è il lavoro fatto dopo la Gelli-Bianco. Nel 2017 il Consiglio Superiore della Magistratura aveva indicato che l’iscrizione all’albo doveva essere “quanto più possibile specifica”, con la prospettiva di costituire “una sorta di fascicolo del perito”. Nel 2018 un Protocollo nazionale tra CSM, CNF e FNOMCeO aveva definito i criteri, prevedendo la documentazione di esperienze professionali, pubblicazioni, attività di docenza, precedenti incarichi.
L’Ordine di Milano, tra i primi in Italia, aveva attuato queste indicazioni con un protocollo locale siglato nell’ottobre 2018 con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati. Per ogni consulente erano state previste non solo le specializzazioni ma anche le “sottocategorie”: chirurgia della mano, aritmologia, e così via. Era stata introdotta anche la categoria dei medici di medicina generale — che non è una specializzazione universitaria, ma un percorso formativo distinto — figura essenziale quando il contenzioso riguarda l’attività del medico di famiglia.
«In assoluta sintonia col Tribunale meneghino (Comitato Albo) avevamo costruito, in oltre un anno di lavoro, un sistema che permetteva al magistrato di individuare il professionista più idoneo per ogni singolo caso. Il Decreto 109/2023 ha purtroppo vanificato tutto questo, sostituendolo con un database informatico privo di quelle informazioni cruciali» ha aggiunto Deleo.
I rischi: non solo perizie inadeguate
Le conseguenze di questo cortocircuito normativo potrebbero andare oltre la qualità delle perizie. Se la Legge Gelli-Bianco — tuttora pienamente in vigore — prescrive che il collegio peritale debba includere specialisti con “specifica e pratica conoscenza” della materia, cosa accade quando questa prescrizione non viene rispettata? Un professionista sanitario giudicato colpevole sulla base di una perizia redatta da un collegio privo delle competenze richieste dalla legge potrebbe impugnare la sentenza? Potrebbe chiederne l’annullamento? Sono interrogativi che il conflitto tra le due norme inevitabilmente solleva, e che rischiano di generare contenzioso su contenzioso.
L’Ordine dei Medici di Milano chiede al Ministero della Giustizia di intervenire per rendere il nuovo Albo Nazionale compatibile con le prescrizioni della Legge Gelli-Bianco. Chiede che vengano reintrodotte le specificazioni di competenza peculiare che erano state costruite negli anni di lavoro successivi alla riforma del 2017. Chiede che i medici di medicina generale siano correttamente identificati e non classificati impropriamente come internisti. E chiede che, in futuro, quando si legifera su materie che impattano sulla professione medica, gli Ordini vengano consultati prima e non ignorati dopo.
La posta in gioco, sottolinea il Presidente Rossi, non è corporativa: riguarda la qualità della giustizia nei confronti dei professionisti sanitari e, in ultima analisi, la tutela dei pazienti. Una perizia inadeguata non danneggia solo il medico ingiustamente condannato: mina la credibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

