Serve davvero lo scudo penale medici? E soprattutto: funziona?
È partita da qui la live che lo scorso 20 aprile la Fondazione Sanità Responsabile ha dedicato al tema, con tre ospiti che hanno portato prospettive complementari e, per certi versi, sorprendentemente convergenti: l’avvocato penalista Michele Laforgia, il medico legale Bruno Magliona e l’oncologa Verena De Angelis, membro del direttivo FNOMCeO. A moderare, il professor Vincenzo Antonelli, coordinatore scientifico della Fondazione.
La risposta emersa nel corso di quasi novanta minuti di confronto è stata, nei suoi tratti essenziali, una sola: no. Non serve così. Non con questo livello di complessità.
Tre norme, una matassa
Prima di capire perché lo scudo non funziona, bisogna capire come funziona — o meglio, come dovrebbe funzionare. L’avvocato Laforgia ha aperto i lavori con un chiarimento tecnico che ha subito messo in evidenza il primo problema: la materia è così stratificata da essere quasi inaccessibile.
Oggi coesistono tre regimi diversi.
- Il primo è quello della Legge Gelli-Bianco, ancora pienamente in vigore come disciplina ordinaria: esclude la punibilità per imperizia lieve qualora il professionista abbia seguito le linee guida, ma non copre negligenza e imprudenza.
- Il secondo è lo scudo Covid, nato per applicarsi ai fatti avvenuti durante l’emergenza pandemica (fino al 31 marzo 2022) ma poi prorogato negli anni fino all’attuale Decreto Milleproroghe, in vigore fino al 31 dicembre 2026.
- Il terzo è il cd. scudo penale: stessa logica dello scudo Covid (la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave, senza distinzione tra le forme di colpa) ma con un presupposto diverso — non più l’emergenza epidemica, bensì la grave carenza di personale sanitario.
A complicare ulteriormente il quadro, Laforgia ha segnalato un’anomalia tecnica che dice molto sul livello di accuratezza della norma: lo scudo del Milleproroghe richiama formalmente gli articoli 589 e 590 del codice penale, ma l’omicidio e le lesioni colpose in ambito sanitario sono in realtà disciplinati dall’articolo 590-sexies c.p., introdotto proprio dalla Gelli-Bianco. Una incongruenza che si ripete da anni senza che nessuno intervenga a correggerla.
Uno scudo quasi mai applicato
Il punto più dirompente dell’intervento di Laforgia è stato però un altro: nella sua esperienza diretta, lo scudo penale non viene quasi mai applicato. Non perché i giudici lo ignorino intenzionalmente, ma perché i criteri per verificarne la sussistenza sono talmente complessi da renderne l’applicazione concreta quasi impossibile.
Dimostrare che un fatto è avvenuto in un contesto di “grave carenza di personale sanitario” — e che quella carenza ha concausato l’errore — richiede un accertamento che va ben oltre la valutazione clinica. Chi lo conduce? Con quali strumenti? Sulla base di quali dati? La giurisprudenza, ha osservato Laforgia, sa dire quando lo scudo non si applica, ma tace su quando si applica. Il risultato è una norma che esiste sulla carta e quasi non esiste nella pratica.
C’è poi un paradosso logico che l’avvocato ha messo in luce con efficacia: se un fatto avviene in un contesto di grave carenza di personale, e quella carenza ha contribuito a determinare l’errore, è quasi in re ipsa che la colpa non sia grave — perché la concausalità della situazione oggettiva attenua già di per sé la responsabilità individuale. Allora, a cosa serve lo scudo?
La sfida impossibile del medico legale
Bruno Magliona, docente dell’Università di Parma, ha affrontato il problema dal punto di vista di chi quelle valutazioni deve farle: il medico legale chiamato a tradurre la realtà clinica nel linguaggio del processo. E il quadro che ha tracciato è, nei suoi stessi termini, un caos.
La norma indica quattro parametri da considerare per escludere la colpa grave:
- le condizioni di lavoro del professionista;
- le risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili;
- il contesto organizzativo in cui i fatti sono stati commessi;
- il livello di esperienza del personale non specializzato.
Quattro criteri che richiedono competenze diverse, nessuna delle quali appartiene tipicamente al medico legale.
Chi deve affiancare il medico legale in questo accertamento? Un esperto di risk management? Un direttore sanitario? Un consulente finanziario? La norma non lo dice. E mentre il medico legale sa come affiancarsi a uno specialista di chirurgia della mano o a un ginecologo, non ha strumenti consolidati per valutare se le risorse finanziarie disponibili in quel reparto, in quella data, fossero o meno adeguate.
Magliona ha però indicato anche un possibile approccio: la valutazione deve essere necessariamente fattuale e contestuale, ancorata al caso concreto. La domanda non è se c’era una carenza in astratto, ma se un sanitario con pari formazione e pari esperienza, in quelle specifiche condizioni, avrebbe potuto e dovuto tenere una condotta diversa. Un paradigma di esigibilità concreta, non teorica. Difficile da costruire, ma è l’unica strada percorribile.
Ha citato il contesto che meglio si presta all’applicazione della norma: il pronto soccorso sovraffollato, con tre codici rossi contemporanei e personale insufficiente a gestirli. In quel contesto, una ritardata diagnosi di infarto o di dissezione aortica può essere non rimproverabile. Ma si tratta di casi limite, non di una protezione sistematica e affidabile.
I medici non vogliono l’impunità. Vogliono lavorare
Verena De Angelis ha portato la voce di chi subisce quotidianamente le conseguenze di questo sistema, con una premessa che vale la pena riprendere per intero: i medici non chiedono l’impunità. Lo ha detto con chiarezza, richiamando anche la posizione ufficiale della FNOMCeO, che ha ribadito come la responsabilità professionale sia un pilastro dell’autonomia medica.
Quello che i medici chiedono è qualcosa di più semplice e di più radicale: poter lavorare con serenità. Con organici adeguati, con tempo sufficiente per la relazione con il paziente, con una formazione seria, senza la pressione burocratica crescente che erode il tempo della cura. Lo scudo penale, nella percezione dei professionisti, è una misura a valle — un tentativo di tamponare le conseguenze di un problema strutturale che non viene mai affrontato a monte.
De Angelis ha ricordato un dato significativo: solo il 3% dei procedimenti penali per responsabilità sanitaria si conclude con una condanna. Eppure ogni medico coinvolto in un procedimento — anche quando viene prosciolto — vive anni di incertezza, di peso psicologico, di condotta inevitabilmente condizionata. Il professionista sanitario, in questi casi, è quella che De Angelis ha definito “la seconda vittima”.
Il cantiere aperto — e l’ipotesi della depenalizzazione
Il professor Antonelli ha definito il quadro attuale “un cantiere aperto che non trova pace”. Norme nate come temporanee, prorogate di anno in anno, stratificate senza mai diventare una disciplina organica. Il presidente della Fondazione, l’avvocato Gabriele Chiarini, aveva già messo a fuoco questa dinamica nei saluti iniziali della live: il sistema normativo si muove in una perenne emergenza, e il risultato è un diritto che fatica a svolgere la sua funzione fisiologica — orientare in modo stabile i comportamenti, offrire prevedibilità, costruire certezza.
È in questo contesto che è emersa, nella parte finale della live, l’ipotesi della depenalizzazione dell’atto medico. Antonelli ha riferito di conversazioni con pubblici ministeri che si occupano di responsabilità sanitaria, i quali osservano come l’obiettivo reale delle famiglie danneggiate sia quasi sempre il risarcimento — non la condanna penale del medico. E che il tempo impiegato nei procedimenti penali potrebbe essere meglio investito in percorsi risarcitori più rapidi ed efficaci.
De Angelis ha accolto questa prospettiva come una delle soluzioni più auspicabili: mantenere la responsabilità penale solo per il dolo, e affidare alla responsabilità civile la tutela dei pazienti danneggiati. Una proposta che alleggerebbe enormemente il sistema, ridurrebbe la medicina difensiva e consentirebbe ai professionisti di lavorare senza quella che De Angelis ha definito, con efficacia, “una costante spada di Damocle”.
Cosa resta sul tavolo
La live si è chiusa con più domande aperte di quante ne avesse trovate. Non è un fallimento, ma a fotografia onesta di una materia che non ammette risposte semplici.
Cosa significa esattamente “grave carenza di personale”? Chi ha il potere di definirlo e come si prova in un’aula di tribunale? Uno scudo temporaneo prorogato di anno in anno può sostituire una riforma organica della responsabilità sanitaria? E quella riforma, che si attende da anni, arriverà mai — o si continuerà a tamponare con strumenti emergenziali che non risolvono il problema di fondo?
Sono domande che la Fondazione Sanità Responsabile continuerà a portare avanti.
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