Una volta stabilito che c’è una responsabilità e di chi è (domanda affrontata nel nostro primo articolo dedicato al congresso di Rimini), restano le questioni forse più concrete per chi ha subìto un danno e per chi dovrà rispondere: quanto vale quel danno? Chi lo paga davvero? E cosa succederà quando a “sbagliare” sarà, in parte, un algoritmo?
Sono i temi delle due sessioni conclusive del congresso “Responsabilità sanitaria: stato dell’arte e prospettive”, promosso insieme a Form&Lex, a Rimini dal 18 al 19 settembre 2026. Un evento dedicato all’analisi aggiornata della responsabilità sanitaria, a oltre nove anni dall’entrata in vigore della legge n. 24/2017.
Che cosa si risarcisce: il danno alla persona
Il danno alla salute non è un numero che cade dal cielo, ma il risultato di una valutazione medico-legale e giuridica che cerca di dare un valore a qualcosa che, in sé, un prezzo non ce l’ha. La terza sessione del congresso di Rimini entra in questo terreno, distinguendo le diverse voci di cui si compone il danno alla persona: la compromissione dell’integrità psicofisica, la sofferenza soggettiva, la ricaduta sulla vita di relazione e sulle attività quotidiane.
Intervengono: il consigliere Giacomo Travaglino, magistrato, presidente emerito della III Sezione civile della Corte di Cassazione, l’avvocato Maurizio Hazan, presidente Fondazione Italia in Salute, il dottor Marco Ricci, specialista in Medicina Legale, e l’avvocato Gabriele Chiarini, presidente Fondazione SANIRE. A moderare sarà il consigliere Luigi La Battaglia, magistrato, consigliere presso la Corte di Cassazione.
Un caso particolare è il danno iatrogeno: quello provocato non dalla malattia, ma proprio dalle cure che avrebbero dovuto contrastarla. Distinguere ciò che è conseguenza inevitabile della patologia da ciò che è invece frutto di un errore è uno degli esercizi più difficili — e più dibattuti — dell’intero contenzioso.
Per tradurre tutto questo in cifre, la prassi utilizza le tabelle di liquidazione, che assegnano valori economici ai diversi gradi di invalidità. Il sistema mira all’uniformità — casi simili, risarcimenti simili — senza però cancellare le peculiarità del singolo. È un equilibrio sempre in tensione tra due esigenze legittime: la prevedibilità, preziosa per tutti (ma soprattutto per assicurazioni e strutture), e la giustizia del caso concreto, spesso più cara a chi il danno lo ha subìto.
La perdita di chance e il diritto di decidere
Due temi, in particolare, meritano attenzione perché sfuggono all’intuito comune.
Il primo è la perdita di chance. Non è il danno già avvenuto a causa di esito negativo, ma il danno per aver perso la possibilità di un risultato migliore: la probabilità, andata perduta a causa di un ritardo diagnostico o di una terapia sbagliata, di guarire, di vivere più a lungo o meglio. Non si risarcisce l’evento finale, ma quella possibilità sottratta: un concetto sofisticato, che chiede di ragionare in termini di probabilità e non di certezze.
Il secondo è il consenso informato. Qui la giurisprudenza ha compiuto un passaggio importante: il diritto del paziente di essere informato e di decidere sulle proprie cure è un diritto autonomo, distinto da quello alla salute. Ne consegue che un intervento anche tecnicamente ben eseguito, ma compiuto senza un consenso valido, può comunque generare un danno risarcibile, perché è stato leso il diritto della persona ad autodeterminarsi, a scegliere cosa fare del proprio corpo. È il segno di una medicina che mette il paziente al centro non solo come corpo da curare, ma come persona che decide.
Chi paga davvero: strutture, medici, assicurazioni
Il risarcimento raramente esce dalle tasche del singolo medico (e meno male).
La quarta sessione del Congresso ricostruisce la rete di rapporti che sta a monte, e che il paziente spesso nemmeno vede. Intervengono: la consigliera Stefania Tassone, magistrato, consigliere della III Sezione civile della Corte di Cassazione, il professor Marcovalerio Pozzato, magistrato, presidente della Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna e docente presso l’Università di Parma, il professor Pasquale Giuseppe Macrì, specialista in Medicina Legale, responsabile GRC Toscana, e il dottor Sergio Pillon, specialista in Angiologia, vicepresidente AISDET (Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina). Modera il professor Vincenzo Antonelli, ordinario di Diritto Amministrativo e Pubblico, direttore scientifico Fondazione SANIRE.
Quando la struttura risarcisce il danno, può poi rivalersi sul professionista che ha materialmente sbagliato: è l’azione di rivalsa, che la legge Gelli-Bianco ha però disciplinato con precisi limiti (attivabile solo in caso di dolo o colpa grave e contenuta entro tetti massimi, proprio per non scaricare sul singolo un peso insostenibile e alimentare la medicina difensiva). Per il personale delle strutture pubbliche entra inoltre in gioco la responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei Conti, con logiche in parte diverse da quelle civilistiche.
Sullo sfondo c’è il sistema assicurativo, reso obbligatorio dalla legge: le strutture devono essere coperte, e al paziente è riconosciuta in alcuni casi la possibilità di agire direttamente verso la compagnia. È un ingranaggio delicato, la cui tenuta dipende dall’equilibrio tra premi sostenibili, disponibilità delle coperture sul mercato ed effettiva tutela di chi ha subìto un danno: un equilibrio che, va detto con onestà, non sempre funziona come dovrebbe.
Le prospettive: telemedicina e intelligenza artificiale
È qui che il congresso guarda avanti. La digitalizzazione della sanità — telemedicina, cartelle cliniche elettroniche, sistemi di supporto alle decisioni basati su intelligenza artificiale — apre domande che gli schemi tradizionali faticano a contenere.
Se una diagnosi si basa su un algoritmo che sbaglia, chi risponde? Il medico che si è fidato, la struttura che ha adottato il software, chi lo ha progettato e addestrato? E come si valuta la “colpa” di un professionista che decide di seguire — o di ignorare — il suggerimento di una macchina?
A livello europeo si sta costruendo un quadro di regole per l’IA, che classifica come particolarmente delicati proprio gli usi in ambito sanitario; ma la traduzione di questi principi nel concreto del contenzioso è ancora in gran parte da scrivere. Si aggiungono i temi della protezione dei dati sanitari e della sicurezza informatica, ormai parte integrante della sicurezza delle cure.
Sono, appunto, prospettive: terreni in movimento più che risposte definitive. Ed è probabilmente il motivo per cui vale la pena partecipare al nostro congresso.
Dal danno alla persona fino all’algoritmo che assiste il medico, le sessioni conclusive di Rimini mostrano una responsabilità sanitaria che non è un capitolo chiuso, ma un cantiere aperto, dove diritto, medicina e tecnologia sono chiamati a trovare un linguaggio comune.
Per scoprire il programma completo e iscriversi al convegno:

