Come si dimostra responsabilità sanitaria

Quando nasce la responsabilità sanitaria (e come si dimostra)?

Ogni volta che qualcosa non va come previsto in una cura, la prima domanda non è “quanto si deve risarcire”, ma una più semplice e più difficile: c’è davvero una responsabilità? E, se c’è, di chi è? È il terreno che gli addetti ai lavori chiamano l’an — l’esistenza dei presupposti da cui nasce l’obbligo di risarcire — e a cui sono dedicate le prime due sessioni del congresso di Rimini, Responsabilità sanitaria: stato dell’arte e prospettive”, promosso da Fondazione SANIRE insieme a Form&Lex i prossimi 18 e 19 settembre: due giornate dedicate all’analisi della responsabilità sanitaria, a oltre nove anni dall’entrata in vigore della legge n. 24/2017.

 La responsabilità non è (solo) l’errore del singolo

Per lungo tempo l’immagine dominante è stata quella del medico che sbaglia. La legge n. 24 del 2017 — la cosiddetta legge Gelli-Bianco, ancora oggi il perno del sistema — ha spostato il baricentro. Il suo punto di partenza è che la sicurezza delle cure è parte integrante del diritto alla salute: non un adempimento burocratico, ma un obiettivo di sistema che riguarda l’intera organizzazione sanitaria. Da qui l’enfasi sulla gestione del rischio clinico, il risk management, la prevenzione degli eventi avversi.

È un cambio di prospettiva concreto. Molti danni non nascono da un singolo gesto maldestro, ma da falle organizzative: turni insostenibili, procedure poco chiare, comunicazione carente tra reparti, apparecchiature inadeguate. La prima sessione del congresso parte proprio da qui, intrecciando organizzazione, sicurezza e modelli di responsabilità. A parlarne saranno il dottor Flaviano Antenucci, risk Manager; l’avvocato Maurizio Hazan, Presidente Fondazione Italia in Salute, il professor Pasquale Giuseppe Macrì, specialista in Medicina Legale e responsabile GRC Toscana e il dottor Luigi Pais dei Mori, infermiere legale, e membro del Comitato Centrale FNOPI. A moderare la sessione ci sarà il professor Vincenzo Antonelli, ordinario di Diritto Amministrativo e Pubblico, e direttore scientifico Fondazione SANIRE.

Il “doppio binario”: due strade diverse per struttura e medico

Il cuore tecnico della legge Gelli-Bianco è il cosiddetto doppio binario.

Struttura sanitaria e singolo professionista non rispondono allo stesso modo:

la struttura (ospedale, clinica, ASL) risponde a titolo contrattuale: nel momento in cui accetta il paziente, assume su di sé l’obbligo di curarlo bene, con tutto ciò che l’organizzazione comporta;

il singolo esercente — il medico, l’infermiere — risponde di regola a titolo extracontrattuale, salvo che abbia assunto un’obbligazione diretta con il paziente.

Non è un tecnicismo per giuristi. La differenza si traduce in conseguenze molto pratiche: cambia chi deve dimostrare cosa e cambiano i tempi entro cui si può agire. Verso la struttura il paziente ha una posizione più favorevole; verso il medico, il legislatore ha voluto alleggerire la pressione, anche per contrastare la cosiddetta “medicina difensiva” — quella tendenza a moltiplicare esami e cautele più per paura di una causa che per reale utilità clinica.

Sul versante penale, la legge ha ridisegnato i confini della colpa medica (art. 590-sexies del codice penale), dando un ruolo centrale al rispetto delle linee guida accreditate e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Il professionista che si attiene a raccomandazioni adeguate al caso concreto gode di una protezione maggiore. Resta il nodo di sempre: le linee guida orientano, ma non sostituiscono il giudizio sul singolo paziente.

Provare la responsabilità: il nesso di causa e l’onere della prova

Stabilire che qualcuno potrebbe aver sbagliato non basta. Occorre dimostrare che proprio quell’errore ha causato il danno. È il nesso di causalità, tema della seconda sessione e probabilmente lo scoglio più insidioso di tutto il contenzioso sanitario. A parlarne saranno la consigliera Stefania Tassone, magistrato, consigliere della III Sezione civile della Corte di Cassazione, il consigliere Luigi La Battaglia, magistrato, coordinatore del Settore civile dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione; la dottoressa Sarah Nalin, specialista in Medicina Legale, e segretario SMLT (Società Medico Legale del Triveneto) e l’avvocato Mirco Minardi. La sessione sarà moderata dall’avvocato Gabriele Chiarini, presidente della Fondazione SANIRE.

Qui emerge una differenza spesso poco nota fuori dagli ambienti tecnici: il processo civile e quello penale usano misure di prova diverse. Nel penale serve la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio“; nel civile è sufficiente il criterio del “più probabile che non“, cioè che la ricostruzione proposta sia più credibile della sua negazione. Ne discende un fatto che sorprende molti: uno stesso caso può concludersi con un’assoluzione penale e, allo stesso tempo, con una condanna al risarcimento in sede civile. Più che una contraddizione, è il riflesso di due domande e due soglie differenti — e i rapporti tra i due giudizi sono esattamente uno dei fili conduttori della sessione.

Altrettanto decisivo è capire chi deve provare cosa. Negli ultimi anni la giurisprudenza ha precisato che spetta al paziente dimostrare il legame tra la condotta del sanitario e il peggioramento delle sue condizioni; una volta superato quello scoglio, tocca alla struttura provare di aver fatto tutto correttamente o che il danno dipende da una causa imprevedibile e inevitabile. È un equilibrio delicato, che sposta il peso della causa da una parte all’altra a seconda dei passaggi.

In tutto questo, due figure sono centrali. Il medico legale, che traduce i fatti clinici in valutazioni utilizzabili dal giudice. E lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo (l’ATP previsto dall’art. 696-bis del codice di procedura civile), che la legge Gelli-Bianco ha reso una tappa quasi obbligata prima della causa vera e propria: un modo per fotografare presto la situazione clinica e, spesso, per favorire un accordo senza arrivare in aula.

 Perché partire da qui

Organizzazione, doppio binario, nesso di causa, onere della prova: sono i mattoni su cui poggia tutto il resto. Solo dopo aver risposto alla domanda se e di chi è la responsabilità ha senso discutere di quanto e come si risarcisce il danno — il tema del secondo articolo, dedicato alle sessioni conclusive del congresso di Rimini e che pubblicheremo il mese prossimo.

Chi si occupa di sanità, diritto, assicurazioni o gestione del rischio troverà nelle prime due sessioni SANIRE una mappa aggiornata di un terreno che cambia di continuo. Ed è una buona notizia: significa che le regole, pur imperfette, provano a stare al passo con una medicina sempre più complessa.

Per iscrivervi al convegno: https://www.sanire.org/rimini2026/