Legge Gelli Bianco nove anni

Responsabilità sanitaria, nove anni dopo la Gelli-Bianco: cosa si è consolidato e cosa resta aperto

A oltre nove anni dall’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosiddetta Gelli-Bianco, il diritto della responsabilità sanitaria ha smesso di essere un cantiere aperto su tutto. Alcuni principi si sono stabilizzati, la giurisprudenza ha consolidato orientamenti, gli operatori sanno con maggiore precisione dove poggiano i piedi. Ma proprio questo consolidamento ha reso più nitidi i fronti che restano irrisolti — e sono fronti che incidono ogni giorno sul contenzioso, sulla pratica clinica e, in ultima analisi, sul rapporto di fiducia tra cittadini e sistema delle cure.

Il “doppio binario” che non finisce di far discutere

Il cuore del sistema disegnato dalla Gelli-Bianco è la distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria, di natura contrattuale, e quella dell’esercente la professione sanitaria, ricondotta — salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale con il paziente — all’illecito extracontrattuale. È il famoso “doppio binario”: due regimi diversi, con oneri probatori e termini di prescrizione differenti per chi agisce contro l’ospedale e per chi agisce contro il singolo professionista.

Sulla carta è un meccanismo chiaro. Nella pratica, la delimitazione tra le due sfere continua a generare incertezza: dove finisce il deficit organizzativo della struttura e dove inizia la condotta del singolo? Come si distribuisce la responsabilità nelle attività d’équipe? La tenuta del doppio binario, a nove anni di distanza, è ancora oggetto di un assestamento giurisprudenziale che non può dirsi concluso.

Accertare la colpa: causalità, prova, ruolo del medico legale

Se c’è un terreno in cui la teoria si misura con la realtà del processo, è quello dell’accertamento. La prova del nesso causale segue regole diverse nel giudizio civile e in quello penale; lo standard probatorio cambia, e con esso cambia l’esito. In mezzo si colloca il lavoro del medico legale, dell’accertamento tecnico preventivo, della consulenza tecnica d’ufficio: snodi tecnici da cui spesso dipende, in concreto, la sorte di un contenzioso.

È qui che si gioca buona parte della distanza tra la norma scritta e il diritto vivente. La colpa sanitaria va valutata alla luce delle linee guida e delle buone pratiche, ma la loro applicazione al caso singolo resta un esercizio delicato, che non si lascia ridurre a formula.

Il danno: il vero campo di battaglia

Se si guarda al contenzioso reale, il nodo più caldo è quello del danno. Il danno iatrogeno, il danno alla persona e quello patrimoniale, la perdita del rapporto parentale, la perdita di chance, le ricadute dell’omessa o inadeguata informazione sul consenso e sull’autodeterminazione del paziente: ogni voce porta con sé questioni di prova e di quantificazione tutt’altro che pacifiche.

E poi c’è il tema dei criteri liquidativi. La tensione tra la prospettiva di una Tabella Unica Nazionale e il radicamento delle tabelle elaborate dalla giurisprudenza — le cosiddette tabelle pretorie — continua a porre interrogativi sulla prevedibilità e sull’uniformità del risarcimento sul territorio. La personalizzazione del danno, che dovrebbe garantire equità nel singolo caso, convive non senza attriti con l’esigenza di parità di trattamento.

Le frontiere che si aprono adesso

Mentre la giurisprudenza assesta il quadro consolidato, la materia è già attraversata da pressioni nuove. L’organizzazione sanitaria e il risk management non sono più sfondo, ma elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. Sul piano penale, il 2026 ha confermato — con la Legge 26 del 27 febbraio, di conversione del decreto Milleproroghe — la disciplina di favore per i professionisti sanitari, riaprendo il dibattito su quanto questi strumenti tutelino davvero chi opera in corsia.

E sullo sfondo avanzano la digitalizzazione, la telemedicina e l’intelligenza artificiale: tecnologie che ridisegnano non solo il rischio, ma il modo stesso in cui la cura viene organizzata e praticata. Chi risponde quando una decisione è mediata da un algoritmo? Come si configura il consenso in un percorso di telemedicina? Sono domande ancora in cerca di risposte stabili.

Dalla colpa alla prevenzione

La cultura della sicurezza delle cure insegna che concentrarsi solo sulla responsabilità individuale è una lente troppo stretta: la maggior parte degli eventi avversi nasce in contesti organizzativi, e la trasparenza nella gestione dell’errore — lungi dall’alimentare il contenzioso — è uno degli strumenti più efficaci per ridurlo. Ripensare la responsabilità sanitaria, oggi, significa anche spostare il baricentro dalla logica del risarcimento a quella della prevenzione.

Questi temi saranno al centro del convegno nazionale “Responsabilità sanitaria: stato dell’arte e prospettive”, in programma a Rimini il 18 e 19 settembre 2026, in presenza e in diretta online. Fondazione Sanità Responsabile cura il coordinamento e la direzione scientifica dell’iniziativa; l’organizzazione, la segreteria e le iscrizioni sono a cura di FORM&LEX, a cui è possibile rivolgersi per ogni informazione (info@formandlex.it).